Esenzione dalla revisione delle visite di accertamento Una tutela per i bimbi e gli adolescenti nello spettro autistico. Danilo Verdicchia, 30 anni, Dottore in Filosofia, Scienze dell’Educazione e della Formazione e specializzando in Analisi e modifica del comportamento presso il Florida Institute of Technology, svolge la libera professione di Consulente junior practicum ABA/VB con bimbi, adolescenti e adulti nello spettro autistico. Ha ricoperto il ruolo di docenza nella scuola dell’Infanzia e nella Scuola Secondaria e attualmente prosegue gli studi universitari nel corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche. ![]() Nel mio operato professionale di Consulente junior accade spesso di toccare con mano la difficoltà di tante famiglie nel vedere riconosciuto lo status di inabilità del proprio figlio e i benefici derivanti da tale riconoscimento. Ciò che preoccupa, ancor di più, è la provvisorietà di tali riconoscimenti che impongono a carico delle famiglie l’onere di sottoporre i propri piccoli a continui accertamenti da parte delle Commissioni medico legali dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di competenza territoriale. Nell’ottica di rendere un servizio di pubblica utilità a tutte le Famigle, sono di seguito ad indicare l’accreditata normativa in materia di esenzione di non rivedibilità per i bambini che hanno ricevuto una diagnosi di :
Va precisato che in sede clinico diagnostica, l’emissione e la certificazione della diagnosi deve necessariamente riportare accanto all’etichetta nosografica del deficit anche il codice della patologia secondo l’ICD 10.
Sono classificate oltre 2000 malattie. La traduzione ufficiale in lingua italiana, effettuata a cura dell'ISTAT e dell'Ufficio di Statistica del Ministero della Salute, è stata pubblicata dall'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra nel 2000[1] e a Roma nel 2001[2].La ICD-10 è la decima revisione della classificazione ICD, ossia la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, proposta dall'OMS. In particolare, per la categoria diagnostica dei disturbi psichici,nell’ICD – 10 va considerato il capitolo V include che include non solo i disturbi psichici e comportamentali di natura organica (F00-F09), dovuti all'uso di sostanze psicoattive (F10-F19), affettivi (F30-F39), nevrotici (F40-F48), legati a disfunzioni fisiologiche (F50-F59), disturbi della personalità (F60-F69), dello sviluppo psicologico (F80-F89) e comportamentali (F90-F98). Sono elencate tra le malattie la schizofrenia (F20) e vari ritardi mentali (F70-F79). I disturbi dello spettro sono contenuti e menzionati in questo capitolo. Pertanto ogni UONPI, o struttura accreditata con il SSN, ha l’obbligo di indicare questo codice, che è un parametro condiviso a livello internazionale e che si affianca al DSM IV. Una importante differenza tra l'ICD-10 e il DSM-IV è che l'ICD-10 contiene due tipi di criteri diagnostici, cioè due diversi manuali, uno per il clinico, più flessibile, e l'altro per il ricercatore, più preciso, in quanto l'OMS ha ritenuto pericoloso per la pratica clinica l'adozione di rigidi criteri diagnostici come fa il DSM (per le differenze tra l'ICD-10 e il DSM-IV, vedi Migone P., "Il rapporto tra ICD-10 e DSM-IV", Neurologia Psichiatria Scienze umane, 1996, XVI, 4: 543-557). Fatta questa premessa: La legge n. 80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell'invalidità civile. Con il Decreto 2 agosto 2007[1] il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l' elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo. Fino a non molto tempo fa, infatti, sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i cittadini non sapevano come comportarsi.
Tengo a precisare che ciò deve avvenire sia per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto all' accompagno e/o all' indennità di comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore visita presso la commissione di verifica. I Genitori, dunque, in presenza di: Diagnosi emessa da SSN o struttura accreditata presso il SSN, in presenza di “Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale.” (Cfr. Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007. CAP. X) possono presentare richiesta di esenzione dalle visite di accertamento successive inviando una apposita istanza alla Competente Azienda Sanitaria Locale, all’Ufficio Territriale INPS, e per conoscenza alla Procura della Repubblica, in quanto l’istanza vale quale Diffida. La modulistica è rinvenibile al QUI
Mentre si tenta di garantire attuazione (dopo oltre due anni) a ciò che è stato disposto dal Legislatore per evitare visite di accertamento superflue, proseguono le attività di verifica e controllo sulle effettive posizioni degli invalidi civili. I controlli, già previsti e condotti da anni, sono stati recentemente inaspriti dal Decreto Legge 112/2008 in via di conversione in questi giorni. |