Da alcuni anni seguo le vicende di questo forum, condividendone l’impegno e le finalità .
Nel mio operato professionale di Consulente junior accade spesso di toccare con mano la difficoltà di tante famiglie nel vedere riconosciuto lo status di inabilità del proprio figlio e i benefici derivanti da tale riconoscimento.
Ciò che preoccupa, ancor di più, è la provvisorietà di tali riconoscimenti che impongono a carico delle famiglie l’onere di sottoporre i propri piccoli a continui accertamenti da parte delle Commissioni medico legali dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di competenza territoriale.
Nell’ottica di rendere un servizio di pubblica utilità a tutte le Famigle, sono di seguito ad indicare l’accreditata normativa in materia di esenzione di non rivedibilità per i bambini che hanno ricevuto una diagnosi di :
- disturbo pervasivo dello sviluppo
- disturbo generalizzato dello sviluppo
- disturbo dello spettro autistico
- autismo
Va precisato che in sede clinico diagnostica, l’emissione e la certificazione della diagnosi deve necessariamente riportare accanto all’etichetta nosografica del deficit anche il codice della patologia secondo l’ICD 10.
La ICD-10 è la decima revisione della classificazione ICD, ossia la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, proposta dall'OMS.
Sono classificate oltre 2000 malattie. La traduzione ufficiale in lingua italiana, effettuata a cura dell'ISTAT e dell'Ufficio di Statistica del Ministero della Salute, è stata pubblicata dall'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra nel 2000[1] e a Roma nel 2001[2].
In particolare, per la categoria diagnostica dei disturbi psichici,nell’ICD – 10 va considerato il capitolo V include che include non solo i disturbi psichici e comportamentali di natura organica (F00-F09), dovuti all'uso di sostanze psicoattive (F10-F19), affettivi (F30-F39), nevrotici (F40-F48), legati a disfunzioni fisiologiche (F50-F59), disturbi della personalità (F60-F69), dello sviluppo psicologico (F80-F89) e comportamentali (F90-F98).
Sono elencate tra le malattie la schizofrenia (F20) e vari ritardi mentali (F70-F79).
I disturbi dello spettro sono contenuti e menzionati in questo capitolo.
Pertanto ogni UONPI, o struttura accreditata con il SSN, ha l’obbligo di indicare questo codice, che è un parametro condiviso a livello internazionale e che si affianca al DSM IV.
Una importante differenza tra l'ICD-10 e il DSM-IV è che l'ICD-10 contiene due tipi di criteri diagnostici, cioè due diversi manuali, uno per il clinico, più flessibile, e l'altro per il ricercatore, più preciso, in quanto l'OMS ha ritenuto pericoloso per la pratica clinica l'adozione di rigidi criteri diagnostici come fa il DSM (per le differenze tra l'ICD-10 e il DSM-IV, vedi Migone P., "Il rapporto tra ICD-10 e DSM-IV", Neurologia Psichiatria Scienze umane, 1996, XVI, 4: 543-557).
Fatta questa premessa:
La legge n. 80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell'invalidità civile.
In particolare, l'art. 6 comma 3 fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo e prevede che i cittadini a cui è stato riconosciuta l'indennità di accompagnamento o di comunicazione e siano affetti da patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, non devono essere più sottoposti a visita di accertamento e revisione.
Con il Decreto 2 agosto 2007[1] il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l' elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo.
Va precisato che la procedura deve essere effettuata d'ufficio e senza oneri o incombenze per il cittadino.
Occorre aggiungere che nota del Ministro della Salute[3] prima, seguita da una recente circolare dell'INPS[4], ha finalmente chiarito e puntualizzato quelle che sono le modalità che le ASL e gli uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a questi enormi difficoltà economiche a causa della sospensione dell'assegno.
Fino a non molto tempo fa, infatti, sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i cittadini non sapevano come comportarsi.
Dunque si tenga conto che:
- È l'INPS a dover avviare la procedura di verifica e ad occuparsi dell'intero iter, il quale Istituto è tenuto a richiedere alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di accompagno e di comunicazione, e la relativa documentazione
- Le ASL sono tenute ad inviare per tempo i fascicoli.
- L'INPS dovrà valutare la documentazione giunta e redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all'esenzione da qualunque altra visita di revisione.
- Dovrà poi redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all'esenzione da qualunque altra visita di revisione.
- Dovrà restituire i fascicoli, corredati di verbale alle Asl, e comunicare al cittadino ritenuto esonerato, che non sarà più chiamato a visita.
Tengo a precisare che ciò deve avvenire sia per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto all' accompagno e/o all' indennità di comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore visita presso la commissione di verifica.
I Genitori, dunque, in presenza di:
Diagnosi emessa da SSN o struttura accreditata presso il SSN, in presenza di “Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale.†(Cfr. Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007. CAP. X) possono presentare richiesta di esenzione dalle visite di accertamento successive inviando una apposita istanza alla Competente Azienda Sanitaria Locale, all’Ufficio Territriale INPS, e per conoscenza alla Procura della Repubblica, in quanto l’istanza vale quale Diffida.
La modulistica è rinvenibile al QUI
Occorre aggiungere che:
Mentre si tenta di garantire attuazione (dopo oltre due anni) a ciò che è stato disposto dal Legislatore per evitare visite di accertamento superflue, proseguono le attività di verifica e controllo sulle effettive posizioni degli invalidi civili. I controlli, già previsti e condotti da anni, sono stati recentemente inaspriti dal Decreto Legge 112/2008 in via di conversione in questi giorni.
L’INPS, con l’intento di garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, ha diramato il 21 luglio 2008 la Circolare 77 che fornisce indicazioni operative a tutte le Sedi INPS. Gli elenchi dei nominativi degli invalidi da verificare saranno estratti a campione dalla Commissione Medica Superiore (Roma) e gli elenchi saranno trasmessi alle Commissioni provinciali di verifica.
La Circolare precisa anche che “A norma dell’art. 6 comma 3, della legge 9 maggio 2006, n. 80, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti (inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide), che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione. (…) Allo scopo di evitare che le verifiche straordinarie possano interessare anche i predetti soggetti, si ravvisa la necessità di richiedere, in via preliminare alle ASL, i fascicoli sanitari degli invalidi da sottoporre a verifica straordinaria, per un indispensabile esame preventivo della documentazione sanitaria.â€
Nella sostanza, per i titolari di indennità di accompagnamento, l’INPS richiederà alle Commissioni Usl, prima di procedere a convocazione a visita, i relativi fascicoli sanitari.
Nel caso l’INPS rilevi, al momento delle visite di controllo, un’invalidità inferiore a quella precedentemente accertata, procederà alla revoca delle provvidenze economiche.
Nel caso invece rilevi un aggravamento, non ci sarà alcun adeguamento automatico delle provvidenze economiche. Sarà il Cittadino a dover richiedere alla propria Azienda Usl la visita per l’accertamento (e il verbale sarà poi verificato e, se del caso, convalidato nuovamente dall’INPS).
Resto a disposizione di tutti i genitori, per ulteriori delucidazioni all’indirizzo di posta elettronica: daniloverdicchia@yahoo.it
dr. Danilo Verdicchia
Note
1. Ministero della Sanita: Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione, Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, 10a revisione, 3 volumi,, Ginevra: Organizzazione mondiale della Sanità , 2000.
2.Ministero della Sanità , ICD-10 : classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati:10a revisione, 3 volumi, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2001.
3.Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007.
4.Nota Ministero del lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento prevenzione e Comunicazione - Dir. Gen. Prevenzione Sanitaria - Ufficio VII dell'EX Ministero della Salute. 30 maggio 2008.
5. messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727.